Promosso con Lodo?

fulminetorreVediamo… quante parole sono state spese sul Lodo Alfano? Troppe, dite? Sarà quindi necessario continuare a scrivere mallopponi su ‘sta roba incomprensibile per i comuni mortali? Decisamente si.

Non è semplicemente necessario, ma indispensabile. Più pareri vengono esposti, maggior interesse causa l’argomento. Che, per quanto se ne dica, non è affatto trascurabile e riguarda, tra gli altri, il (quasi) sempre presente Presidente del Consiglio in carica. Senza escludere gli altri Presidenti di Repubblica, Senato e Camera. Ma la controversia dinanzi alla Consulta sulla regolarità costituzionale della Legge 124/2008 (il Lodo Alfano, appunto) è sorta proprio durante un processo in cui l’attuale premier era imputato nelle vesti di privato cittadino. Una volta assunto l’importante ruolo, è entrata poi in vigore la nuova disciplina (in realtà derivata da un altro Lodo*, quello Schifani, già considerato parzialmente anticostituzionale nel 2004) e la posizione del Cavaliere nel giudizio penale è stata sospesa. Logicamente, tale vicenda verrà riassunta per sommi capi, ma sarebbe più specifica e intricata.

Tutto quello che gravita sulla legge che prende il nome dal Ministro della Giustizia corrente può essere, per quanto è vasto e variegato l’argomento, facile oggetto di tesi universitaria. Ad iniziare proprio dalle ipotesi di antinomia costituzionale, discusse a partire dalla mattinata di ieri. L’esito finale della riunione si saprà – forse – in serata. Tralasciando per il momento sia l’altra controversia (riguardante l’imprenditore meneghino ora a capo dell’Esecutivo) sulla proprietà della Mondadori, sia le giurisprudenze dei membri della Corte, sia le opinioni tecniche ed illustri di politici, esperti e giornalisti, è meglio evidenziare quali sarebbero i punti a sfavore per la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. Basta una lettura della Costituzione, non serve imprescindibilmente un addetto ai lavori.

Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione […] di condizioni personali e sociali.. Uno dei principi basilari della Repubblica. Le quattro cariche più su citate non dovrebbero essere (sono?) più uguali degli altri. Anche se, nello studio del diritto pubblico, insegnano che “la legge è uguale per tutti, il diritto no”. Quello che hanno tentato di sottolineare i difensori del Presidente maggiormente “protetto” da questa legge.
Articolo 24: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ecco: se un tizio dovesse subire un pregiudizio da uno dei quattro privilegiati, questi è impossibilitato a procedere in giudizio (sempre in ambito penale) nei confronti del particolare reo. A meno che non rinunci esplicitamente al “bonus”.
Articolo 111: Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Come è intuibile dalla lettura dell’art. 24, difficilmente si potrà ottenere quello che è definito “giusto processo” se la propria controparte è il celeberrimo “[omissis]”. Se poi essa decide di salutare i benefici del Lodo, nulla quaestio.
Articolo 112: Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. In ossequio agli articoli 3 e 111, sarebbe lapalissiano anche accennare che il PM ha diritto di agire contro qualsiasi persona. Altrettanto rindondante è far notare un “tutti meno quattro” se la legge tanto contestata dovesse rimanere vigente.

A corollario, la stessa Costituzione garantisce immunità e prerogative al Capo dello Stato e ai componenti di poteri Esecutivo e Legislativo (in particolare, artt. 69, 90 e 96). Aggiungerne altre, peraltro con legge ordinaria (tale è il Lodo Alfano), è una violazione acclarata della rigidità della Carta, sancita ex art. 138. Altra peculiarità riguarda il Primo Ministro. Dalla sola denominazione è agilmente intuibile che è un primus inter pares: una sorta di “capitano” di una squadra. Dargli una “carta” in più è un’ulteriore violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3. Infine, la sospensione da qualsiasi processo penale, in effettivo, dovrebbe leggersi come un’immunità. Per alcuni reati, infatti, potrebbe ad esempio subentrare la prescrizione, con estinzione del giusto processo che, di fatto, non avrebbe luogo.

Una visione di detta legge può abbracciare diversi ambiti. Dagli eventuali scenari scaturenti dalla decisione alla comparazione della situazione con altri Paesi. Se la legge dovesse essere dichiarata anticostituzionale (anche parzialmente), il Presidente del Consiglio in primis sarà verosimilmente costretto a ricomparire dinanzi ai magistrati. Cadrebbero così le condizioni utili per un Governo sereno, ma un periodo di crisi è una carenza non indifferente per la crescita della nazione. In caso contrario, se il Lodo dovesse passare indenne l’analisi dei Giudici Costituzionali (considerato che alcuni di loro sono stati visti a cena con uno dei beneficiari), continuerebbe ad comparire sui codici un prodotto destinato a portarsi strascichi di ambiguità.

Anche perché in alcuna democrazia si può sostenere che vi sia una disciplina analoga, almeno per quel che concerne le cariche dell’Esecutivo. Negli Stati Uniti c’è addirittura l’impeachment, ossia la possibilità di indagare sul Presidente. Clinton fu costretto a subire indagini, in pratica, per un sospetto pompino ricevuto da una stagista (in realtà avrebbe mentito in precedenza al popolo americano su questo: si provi a paragonare il fatto all’Italia, con mera obiettività). In Israele il premier Olmert si è dimesso non appena è risultato oggetto di inchieste inerenti a reati di corruzione.

Qualche giorno fa, nella bella Italia, il Presidente della Camera, denunciato con l’accusa di diffamazione da un magistrato noto per inchieste scomode, ha rinunciato alle nuove garanzie, permettendo un giudizio nei suoi confronti. Sinonimo di correttezza. Ricambiata dallo stesso giurista che aveva subito il potenziale torto, il quale non ha tardato a rimettere la querela.

Atti come questi permettono di distinguere la realtà dalle teorie del complotto.

*Il termine “lodo” è impropriamente usato, in quanto parte della disciplina riferita al processo arbitrale.

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  1. McLaud ha detto:

    Leoman, ho visto che hai in larga parte ripreso un post scritto da Tooby e in proposito avevo già segnalato a lui che le sue argomentazioni presentavano varie pecche.

    Cercherò sinteticamente di esporre anche a te questi rilievi, in modo che si possa dare un’informazione giuridicamente più precisa, dal momento che un giurista potrà anche non essere imprescindibile, ma, talvolta, aiuta:

    1) Bisogna leggere con attenzione la l. 124/2008: riguarda soltanto i processi penali e non quelli civili (anche a seguito delle indicazioni date dalla corte costituzionale quando dichiarò l’illegittimità del c.d. lodo Schifani). Perciò l’esempio in virtù del quale tu e Tooby ritenete che l’art. 24 Cost. sia violato è assolutamente non pertinente e infondato: un processo per risarcimento danni è certamente un processo civile e non penale. Peraltro, secondo l’art. 1, co. 6, l. 124/2008 non è nemmeno applicabile l’art. 75, co. 3, c.p.p., per cui se la parte civile (in un procedimento penale) avesse anche contestualmente avviato un processo civile per risarcimento danni, quest’ultimo processo sarebbe stato sospeso fino al raggiungimento di un giudicato definitivo in sede penale.

    2) La vostra comune argomentazione sulla supposta violazione degli artt. 60, 90 e 96 Cost. è inconsistente così come formulata. Difatti, molte prerogative dei parlamentari, del presidente del consiglio dei ministri e del presidente della repubblica sono definite (o meglio regolamentate) da fonti normative sub-costituzionali: regolamenti parlamentari, leggi, regolamenti governativi… Un esempio lampante è fornito dal CSM, il cui funzionamento, nonché le prerogative dei componenti, sono definiti con leggi ordinarie. Se le cose stessero come dite, tutte queste fonti sarebbero incostituzionali, tuttavia non tutti gli aspetti disciplinari sono stati fissati nella Costituzione…e ciò è avvenuto volutamente. Il punto è un altro: quasi sempre (ma si consideri l’eccezione rappresentata dalla l. 219/1989 sui reati ministeriali e del presidente della repubblica), i rapporti tra organi con rilevanza costituzionale e processo penale sono stati definiti attraverso precetti costituzionali e da ciò, casomai, è legittimo dedurre che anche per il lodo Alfano si sarebbe dovuto procedere ad una modifica della Costituzione ex art. 138 Cost..

    3) L’art. 111 Cost. non definisce quale sia la ragionevole durata del processo, ma rimette questo compito alla legge ordinaria, che nel nostro ordinamento è la l. 89/2001 (c.d. legge Pinto), che, a sua volta, rinvia ad una convenzione internazionale. In essa è sostanzialmente stabilito che chi ha subito un danno ingiusto per via dell’irragionevole durata del processo può chiedere un'”equa riparazione” allo stato. Nel caso di Berlusconi, l'”irragionevole” durata dei procedimenti è generalmente provocata dalle attività dei suoi difensori e si risolve quasi sempre a suo favore, quindi già sotto questo profilo non avrebbe alcuna base per accedere all’equa riparazione di cui sopra. Peraltro, non esiste una ragionevole durata in astratto, ma dev’essere determinate in funzione di tutta una serie di parametri (complessità del processo, numero delle parti, attività svolte dai difensori…) e, comunque, potrà essere invocata soltanto dalla parte che assume di essere stata lesa dall’ingiustificata lunghezza del procedimento. Per assurdo, la parte legittimata in astratto a richiedere la riparazione sarebbe Berlusconi, e non qualcun altro. Se lo facesse, si realizzerebbe l’ennesimo paradossale conflitto di interessi, che vedrebbe il sedicente danneggiato (in veste di ex-imputato) che invoca in giudizio da se stesso (in veste di presidente del consiglio) l’erogazione della citata riparazione. Ad ogni modo, è presumibile che se ciò accadesse, Berlusconi non vedrebbe il becco d’un quattrino, poiché è stata proprio l’attività dei suoi difensori (nonché le leggi da lui introdotte) a procrastinare l’esito del processo. Tutto questo, però, non c’entra con la costituzionalità del lodo Alfano, per lo meno, non per i motivi che indicate.

    4) Non c’è alcuna violazione formale dell’art. 112 Cost.. Questa disposizione è stata aggirata, poiché sul pubblico ministero grava pur sempre l’obbligo di esercitare l’azione penale…ma all’esito dell’esercizio contro il presidente del consiglio (e le altre figure istituzionali protette), il giudice competente deve dichiarare la sospensione del procedimento. Non si tratta, quindi, di nessuna inibitoria nei confronti dei pm, i quali, se lo vogliono, possono svolgere le loro indagini e poi anche chiedere il rinvio a giudizio (che è la forma più comune, anche se non l’unica, di esercizio dell’azione penale), fermo restando che il processo resterà cristallizzato, con gli evidenti effetti negativi legati al decorso del tempo. In effetti, proprio perché non dev’essere sembrato praticamente possibile modificare con il procedimento previsto dall’art. 138 Cost. il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, si è preferito “contornarlo” con il lodo Alfano.

    ——

    Il punto più serio – e che già a suo tempo fu il perno del ragionamento della Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionale il c.d. lodo Schifani – è la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. in combinazione, per i profili di ingiustificato privilegio garantito ai soggetti coperti dal lodo Alfano sia rispetto a qualsiasi altro cittadino, sia rispetto agli altri componenti degli organi collegiali in cui essi sono inseriti (ove lo siano).

    Mi auguro che i giudici vogliano prestare seriamente attenzione a questo profilo.

    Un ultimo cenno – che però traduce solo un’opinione personale – Harry John Woodcock è a stento definibile un giurista, rappresentando piuttosto una specie di arrivista arruffone. Le dichiarazioni di Fini su Porta a Porta, a suo tempo, certamente erano dettate da motivi personali, ma erano certo edulcorate rispetto ai fatti; fatti rispetto ai quali la sezione disciplinare del CSM ha disposto il trasferimento del pm cui Fini attribuiva “una certa fantasia investigativa”. La recente rinuncia al privilegio da parte di Fini avrà probabilmente mosso Woodcock a rimettere la querela solo per non essere in seguito processato per calunnia, considerata la debolezza delle sue accuse.

    Sono naturalmente disponibile ad articolare meglio il ragionamento al riguardo, ma resto fin d’ora dell’idea che un pm dovrebbe lavorare in silenzio e non fare la primadonna delle cronache, non fosse per altro che per l’esigenza di proteggere il segreto sulle indagini in corso.

    1. leoman3000 ha detto:

      Ringraziandoti per le eccezioni (non può che farmi piacere), ovviamente replicherò ad esse, secondo la mia interpretazione.

      1) Ho sottolineato in più riprese che la sospensione riguarda solo i processi penali. Inoltre, l’articolo 24 non accenna affatto a distinzioni civili e penali. Anche perché il “danno” è anche un istituto penale (non per altro si parla di “eventi dannosi”, v. ad es. artt. 40 o 43 c.p. su tutti). E, a prescindere, si parla di diritti (e non di soli danni: altrimenti bisognerebbe porsi l’interrogativo sul perché si studia il “diritto penale” e non la mera “codificazione penale” – una querela viene depositata proprio perché possono venir lesi dei diritti della parte attorea, o no? -). Per la sospensione del processo civile, non si parlava di “giusta durata del processo”? Sarebbe quantomeno paradossale la situazione che viene a sorgere…

      2) Vero. Basta pensare ai regolamenti interni delle Camere, come hai detto. Ma non mi risulta che vengano disciplinate problematiche relative ai procedimenti in sede giudiziaria in quelle leggi (e nemmeno tu hai messo in dubbio questo). Allora concordiamo nel sostenere che “i rapporti tra organi con rilevanza costituzionale e processo penale sono stati definiti attraverso precetti costituzionali e da ciò, casomai, è legittimo dedurre che anche per il lodo Alfano si sarebbe dovuto procedere ad una modifica della Costituzione ex art. 138 Cost.”. E questo è conseguente proprio alle prerogative definite dalla Costituzione.

      3) Forse avrò capito male io: ma in un processo non ci dovrebbero essere due controparti, come minimo?

      4) In teoria è vero ciò che dici, in pratica no. Perché il processo “vero e proprio” non esisterebbe…

      Comunque sia, assistiamo da spettatori 😀

      —-

      Su Woodcock, attento a non buscare tu una querela per diffamazione… [io mi dissocio] 😀

      1. McLaud ha detto:

        Senz’alcun intento di scatenare polemiche, mi permetto di mettere qualche puntino sulle “i”…presumendo, comunque, che chiunque si seccherà dopo aver letto le prime tre righe, come sempre accade quando si parla di diritto.

        1) Giustamente l’art. 24 Cost. non fa distinzioni tra processo civile e penale. La l. 124/2008, però, seguendo le “indicazioni” tracciate dalla sent. 13/2004 della corte costituzionale , ha distinto tra l’uno e l’altro. Secondo questa legge, infatti, la sospensione si applica al solo processo penale e non al processo civile, per non comprimere ingiustamente il diritto di difesa di eventuali danneggiati dai reati. L’esempio che tu e Tooby fate è palesemente erroneo, perché riguarda un processo per risarcimento danni, che, in quanto processo civile, non sarebbe sospeso a causa del c.d. lodo Alfano. Facciamo un esempio banalissimo: Fini, in preda ad un’ira furibonda quanto inspiegabile nei miei confronti, mi percuote e mi provoca la frattura del polso; potrò certamente intentargli un processo civile per il risarcimento del danno, ma il processo penale per il reato di lesioni (art. 582 c.p.) resterà sospeso finché Fini sarà presidente della camera dei deputati. Cerchiamo quindi di non fare confusione tra processo civile e penale, le cui discipline, oltretutto (per attenermi a quanto dici), sono oggetto di studi separati.

        2) Problematiche relative allo svolgimento di processi penali nei confronti di componenti di organi a rilevanza costituzionale sono trattate anche nei regolamenti parlamentari (cfr. artt. 18 ss. reg. cam. e art. 19 reg. sen.). Non solo, avevo già citato la legge ordinaria 219/1989 sui reati ministerali e del presidente della repubblica. Ancora, posso ricordare l’art. 1 della legge ordinaria 1/1981, che garantisce ai membri del CSM l’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
        Potrei andare avanti, ma il succo del discorso è: è l’oggetto della disciplina a determinare la necessità di ricorrere ad una certa procedura, anche se, per vari motivi (per lo più condivisibili), non sempre la procedura è stata rispettata. Fatta questa precisazione, credo che potremo anche essere d’accordo.

        3) Non è detto che in un processo ci siano sempre almeno due parti, ma ora non interessa mettersi a enumerare i casi particolari. Il punto è: non esiste una durata ragionevole a priori valida per qualsiasi tipo di processo. Ciò non è contraddetto neppure dall’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, nel cui primo comma si legge qualcosa di certamente diverso: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”. Secondo la Convenzione, si ha diritto a che la propria causa sia “esaminata […] entro un termine ragionevole”, ma non si parla di quanto tempo dev’essere impiegato a decidere. Stabilito che la ragionevole durata del processo è un principio relativo, si può affermare senza grande difficoltà che solo la parte che si ritenga lesa dall’eccessiva durata del processo possa accedere al rimedio predisposto dalla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto), ossia un'”equa riparazione”. Nessun altro può farlo al posto della parte che si assume lesa. Certamente, peraltro, chi contribuisca col suo comportamento processuale ad allungare il procedimento non potrà chiedere l’equa riparazione, perché dovrà imputare a se stesso la lungaggine.
        Continuo a non vedere, quindi, come la l. 124/2008 contrasti con il principio della ragionevole durata dei processi. Di sicuro, l’influenza sulla durata del processo derivante dalla sospensione per il periodo dell’incarico istituzionale non potrà essere invocata dai soggetti protetti, e nemmeno da chi abbia intentato un processo civile nei loro confronti, che comunque non può essere sospeso (basti considerare la condanna al risarcimento danni per il caso Mondadori). Tertium non datur…o, per lo meno, io non sono in grado di individuarlo.

        4) Ciò che dico riguardo all’obbligatorietà dell’azione penale è tanto vero che se ci fosse un pm che non chiede il rinvio a giudizio (quando gli sembri di doverlo fare, ovviamente) contro uno dei soggetti protetti dal c.d. lodo Alfano, ne risponderebbe sui vari piani rilevanti (civile, penale, disciplinare…). Ripeto più chiaramente, la l. 124/2008 non impedisce affatto l’esercizio dell’azione penale, che resta, anzi, comunque obbligatoria ove se ravvisino gli estremi, e non impedisce neppure che siano svolte le indagini preliminari. Il pm che non esercitasse l’azione penale, ove necessario, ne risponderebbe. Piuttosto, il c.d. lodo Alfano impone al giudice volta per volta competente di dichiarare sospeso il processo fintantoché l’imputato “protetto” non cessi il suo mandato.
        Tutto questo fa schifo? Sì, certo, ma non viola l’art. 112 Cost., che si è voluto appositamente aggirare.

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        Per questo, ancora una volta, ribadisco che il più serio e fondato profilo di incostituzionalità della l. 124/2008 risiede nell’ingiustificata disparità di trattamento riservata ai “quattro presidenti” rispetto ai comuni mortali, nonché rispetto ai parlamentari e ai ministri. La “serenità” nello svolgimento dell’incarico dovrebbe essere garantita dalle personalità che lo ricoprono, non a queste personalità. Ed in ogni caso non comprendo come si possa tutelare in assoluto costoro, anche se si siano macchiati di crimini particolarmente gravi.

      2. leoman3000 ha detto:

        E, infatti, ormai è poco importante: la Consulta ha reputato in toto incostituzionale il Lodo Alfano. Ovviamente ti ri-ringrazio per le precisazioni.

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